1: Incidente probatorio (di Salvatore Parolisi parliamo alla fine)
Il nostro codice di procedura penale da' questo incomprensibile nome ad una serie di adempimenti con i quali una prova viene formata (costituita) prima del processo, con tutte le necessarie garanzie, perché poi sarà utilizzata a pieno titolo nel processo stesso ai fini del giudizio senza che la si debba più ripetere.
Ma perché una prova prima del processo?
Riporto di seguito i casi in cui si può chiedere l'incidente probatorio (articolo 392 del codice di procedura penale):
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1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. (2) 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis. (3) (1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. (2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11. (3) Le parole: “ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis.” è stato aggiunto dall’art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85 (*)
E' abbastanza chiaro: se c'è il rischio che la testimonianza o
l'accertamento scientifico non siano più realizzabili in futuro al momento del processo, si chiede di svolgerli ora.
2: Raccapriccio
Un esempio dalla cronaca di questi giorni è l'incidente probatorio
richiesto dalla difesa di Salvatore Parolisi, accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea:
un incidente probatorio in cui il caporalmaggiore dovrà simulare proprio quell'ultimo bacio dato alla
moglie prima che venisse uccisa. Per dimostrare che Salvatore, quel bacio, lo diede molto prima del momento del delitto (*)
Massimo rispetto per le garanzie del sig. Parolisi nel suo diritto a
difendersi con ogni mezzo per legge consentito.
Il bacio ad un manichino? Ma questo dovrebbe avere le stesse
caratteristiche fisiche, direi cellulari della vittima al momento del fatto; l'accusato dovrebbe baciare con la stessa modalità e lo stesso trasporto di allora...
E poi: non esistono studi o precedenti sulla permanenza del DNA?
Il sig. Parolisi possiede un DNA singolarmente stabile e persistente
E infine, non è una prova questa che potrebbe formarsi durante il
processo, senza bisogno di incidente probatorio?
Si tratterebbe di aspettare solo 16 minuti, quei minuti che separano
Colle San Marco dal chiosco di Ripe. |
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